Facciamo riferimento alla data dell’OMS.
Innanzitutto, la Vaudoise raccomanda di rivolgersi direttamente all’agenzia di viaggio, all’albergo, alla compagnia aerea ecc. per trovare una soluzione alternativa (rinvio del viaggio) od ottenere un rimborso di quanto già pagato.
Al momento, i fornitori di servizi in questo campo stanno dando prova di notevole flessibilità.
Se tuttavia non si giungesse a un accordo, la Vaudoise copre le spese di annullamento nelle situazioni seguenti:
Non è invece accordata alcuna copertura per i casi seguenti:
Potete notificare un sinistro al rimando seguente: https://vaudoise.eclaims.europ-assistance.com/#
In alternativa, è possibile scaricare l’apposito modulo: https://www.vaudoise.ch/it/service-center/notifica-del-sinistro
Vi preghiamo di fornirci tutti i documenti inerenti alla prenotazione, all’annullamento e al rifiuto del fornitore di prestazioni di rimborsarvi.
I clienti titolari di un’assicurazione Autoveicoli o Moto con i rischi Responsabilità civile, Casco e Occupanti beneficiano dell’assicurazione Annullamento viaggi.
Maggiori informazioni all’indirizzo https://www.vaudoise.ch/it/privato/assistenza/assistenza
L’articolo A8 «Viaggi non assicurati» della copertura Travel stabilisce che è escluso qualsiasi intervento per viaggi resi impossibili da misure di restrizione della libera circolazione delle persone e dei beni, nominativa o generale, decise da uno o più Stati, o da altri eventi di forza maggiore. Dato che il medico cantonale rappresenta ufficialmente lo Stato e che la restrizione è nominativa, non viene concessa alcuna copertura per le spese di annullamento.
Se un collaboratore è contagiato dal coronavirus (Covid-19), si ammala e i suoi sintomi lo rendono incapace al lavoro, le prestazioni assicurate sono versate.
La Vaudoise non versa invece prestazioni se un collaboratore, contagiato o no, non presenta sintomi che gli impediscano di lavorare ed è posto in quarantena. In alcuni casi, il Consiglio federale ha previsto un’indennità specifica. La domanda va presentata alla cassa di compensazione.
Trovate maggiori ragguagli sul sito dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Il 20 marzo 2020, il Consiglio federale ha adottato provvedimenti per attenuare le ripercussioni economiche dell’ulteriore diffusione del coronavirus sulle imprese e sui rispettivi dipendenti. Essi entrano in vigore immediatamente, hanno effetto retroattivo a partire dal 17 marzo 2020 e una durata limitata a sei mesi.
Chi ha diritto a un’indennità?
Trovate informazioni aggiornate sul sito dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Nel quadro dell’assicurazione Inventario commerciale, la perdita d’esercizio è assicurata se si verifica un danno materiale (p.es. incendi, danni della natura, danni delle acque). Un’interruzione dell’attività a causa del coronavirus non è quindi coperta.
Nell’ambito della nostra estensione «Epidemia», invece, i danni legati all’interruzione totale o parziale dell’esercizio sono presi a carico secondo l’importo convenuto contrattualmente, nella misura in cui un’autorità competente
o