Chi vive in concubinato deve innanzitutto regolare la questione della responsabilità, segnatamente stipulando un’ RC Economia domestica e una protezione giuridica. Prima di pensare ai danni causati dalla prole, però, una coppia che desidera vivere insieme senza sposarsi deve badare a proteggersi dalle brutte sorprese, come raccomanda Marco Cusumano, responsabile commerciale Previdenza presso la Vaudoise Assicurazioni.
Una coppia che convive deve prestare attenzione a varie cose. Per evitare doppioni e pagare meno, è fondamentale riunire tutte le assicurazioni in un pacchetto «famiglia». Se l’abitazione è in comproprietà o ci sono figli, è meglio concordare in anticipo le condizioni in caso di separazione. Le famiglie ricomposte devono inoltre pensare alla successione, per esempio a come gestire la ripartizione dei beni tra gli eredi di una prima unione – figli, genitori, fratelli e sorelle, suoceri – e a chi tiene che cosa in una casa comprata insieme. «L’analisi previdenziale passa in rassegna l’insieme delle coperture specifiche per ogni situazione, come invalidità, decesso o pensionamento. In presenza di un acquisto immobiliare comune, conviene mettere tutto sotto i due nomi, così da non perdersi nell’inventario dei beni», spiega Marco Cusumano. In vista di una comproprietà, è imperativo far certificare da un notaio la ripartizione dei fondi propri, una procedura che solitamente avviene d’ufficio con la formalizzazione dell’acquisto. «In questo modo si evitano problemi e si stabiliscono debitore e debitore solidale.» In ambito previdenziale, c’è la possibilità di stipulare un’assicurazione decesso, che nel quadro del concubinato consente al superstite di riscattare quote degli eredi legali. Affinché ciò sia possibile, occorre certificare presso un notaio il diritto di compera (trasferimento della proprietà di un bene).
Dato che le assicurazioni non possono sostituirsi alla legge o conferire diritti inesistenti, come quello a una rendita vedovile, dal punto di vista giuridico i concubini non hanno alcun diritto per quanto riguarda l’AVS e l’LPP. Le casse pensioni, invece, hanno facoltà di riconoscere i conviventi nei loro regolamenti, un aspetto da verificare caso per caso. Ai figli, per fortuna, non tocca la stessa sorte e hanno diritto a una rendita per orfani.
Le soluzioni proposte dalla Vaudoise considerano alla stregua di un coniuge la persona con la quale si è condiviso la vita senza sposarsi, soprattutto se ci sono beni in comune.
Nel quadro di un concubinato, il superstite non ha diritto al 2° pilastro, a meno che non sia riconosciuto dalla cassa pensioni e non sia stato notificato. Marco Cusumano ricorda che i prodotti più comuni per colmare eventuali lacune sono le assicurazioni di rischio puro, ossia quelle che coprono i rischi incapacità di guadagno o decesso, un aspetto esaminato dalle e dai consulenti della Vaudoise anche al momento dell’acquisto di un bene immobiliare. Occorre altresì pensare alle rendite di invalidità in seguito a malattia o infortunio e al risparmio, per esempio con un 3° pilastro vincolato. «Le nostre soluzioni di 3° pilastro sono legate a fondi di investimento gestiti dalla Vaudoise e nei quali la stessa Compagnia investe.» Insomma, una garanzia di sicurezza.
In generale, soprattutto per quanto concerne le assicurazioni Vita, il concubinato è riconosciuto se la coppia ha vissuto insieme per almeno cinque anni. Non è tuttavia prevista alcuna rendita vedovile, non possono essere fatti valere diritti a rendite del 1° e del 2° pilastro (ma in questo caso i regolamenti delle casse pensioni possono essere più flessibili) e, dal punto di vista giuridico, la LAINF non è applicabile.
Sempre sulla scorta di un atto notarile, un diritto di compera in caso di decesso permetterebbe al coniuge superstite di riscattare in esclusiva quote degli eredi legali, sia in contanti sia tramite la stipulazione di un’assicurazione decesso. «Con questa soluzione, lo stipulante paga un premio per un capitale di decesso. Se il rischio si concretizza, il beneficiario percepisce il capitale da utilizzare come desidera.»
Con la revisione del diritto successorio entrata in vigore il 1° gennaio 2023, nella misura in cui non intacchi la porzione legittima di eventuali eredi (p.es. i figli) il testatore dispone di una parte maggiore da assegnare liberamente al concubino, che sarà tassato con un’aliquota del 50% circa a seconda del Cantone. Perché un concubino possa essere istituito legatario di una polizza 3° pilastro, la convivenza deve durare da almeno cinque anni.
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